Bruxelles, 18.Ottobre 2005
La Commissione europea ha deciso di procedere contro l'Italia per undici casi di violazione della normativa ambientale. Dieci dei casi in oggetto riguardano la mancata trasmissione di informazioni fondamentali sull’inquinamento atmosferico, la protezione della natura, la gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale e le biotecnologie. Questa iniziativa rientra in una serie di decisioni riguardanti procedimenti di infrazione in campo ambientale nei confronti di vari Stati membri, di cui la Commissione sta dando comunicazione.
Stavros Dimas, Commissario responsabile dell’ambiente, ha dichiarato: "Nonostante i precedenti ammonimenti l’Italia non rispetta completamente la normativa ambientale comunitaria o non coopera adeguatamente per quanto concerne le nostre richieste di informazioni. Le autorità italiane devono adottare rapidamente le misure necessarie affinché i cittadini italiani e l’ambiente del loro paese possano beneficiare della protezione sancita dal diritto comunitario”.
La Commissione ha deciso di inviare al governo italiano un parere motivato complementare per il modo in cui l’Italia ha applicato la direttiva comunitaria sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA)1 rispetto alla realizzazione delle “infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”. La normativa italiana prevede una procedura di valutazione dell’impatto ambientale diversa per questo tipo di progetti, relativa al progetto preliminare, la quale, secondo la Commissione, non garantisce sufficientemente che la procedura di VIA sia aggiornata qualora un progetto sia modificato rispetto al progetto iniziale.
La direttiva VIA impone alle autorità di esaminare l’impatto ambientale di progetti di infrastruttura importanti e di consultare la popolazione prima di decidere se autorizzare la realizzazione. Essa deve essere interpretata nel senso che impone che la VIA sia aggiornata in caso di modifiche a un progetto che possano cambiarne significativamente l’impatto complessivo rispetto alla versione iniziale.
La Commissione ha inoltre inviato all’Italia dieci lettere di costituzione in mora per aver violato l’articolo 10 del trattato, a norma del quale gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per consentire a quest’ultima di eseguire i propri compiti. Nel maggio 2005 la Commissione ha inviato richieste di informazioni per i casi seguenti, seguite da un sollecito nel mese di luglio, ai quali l'Italia non ha mai risposto:
Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE.
-Un caso riguardante l’ampliamento della base militare sull’isola della Maddalena (Sassari), costituito da una struttura galleggiante lunga 100 m e larga 10. L'intervento è suscettibile di avere un impatto significativo sulla zona di conservazione dell’Arcipelago della Maddalena, che l’Italia ha proposto come sito da includere nella rete Natura 2000 di siti di conservazione istituita dalla direttiva Habitat2 .
-Due casi riguardanti l’incenerimento di rifiuti. Uno riguarda il progetto di un grande inceneritore (con una capacità di 240 000 t/anno) a Ischia Podetti (Trento), di cui non è stato valutato l'impatto su tre siti di interesse comunitario posti nelle vicinanze. L'altro riguarda un impianto per l'incenerimento di combustibile derivato da rifiuti (CDR) a Corteolona (Pavia), con una capacità di 60 000 t/anno, costruito in violazione della direttiva comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale.
-Due casi riguardanti progetti di infrastrutture sciistiche. Il primo, a Pinzolo-Madonna di Campiglio (Trento), nelle Dolomiti dell’Adamello-Brenta, riguarda vari siti naturali di interesse comunitario ed un’area che avrebbe dovuto essere designata zona di protezione speciale a norma della direttiva comunitaria sulla conservazione degli uccelli selvatici3. Il secondo, un progetto per lo sci di fondo a Selva di Progno (Verona), interessa un sito naturale che, oltre a essere classificato di iinteresse comunitario, è anche protetto dalla direttiva sugli uccelli selvatici (sito “Monti Lessini- Pasubio- Piccole Dolomiti vicentine”).
-Tre casi riguardanti progetti idroelettrici. Uno, per impianti idroelettrici in Val Masino (Sondrio), interessa due siti naturali di interesse comunitario, il “Val di Mello – Piano di Preda Rossa”, che è anche una zona di protezione speciale per gli uccelli selvatici, e il sito “Bagni di Masino – Pizzo Badile – Pizzo del Ferro”. Il secondo consiste in un programma della Regione Lombardia per l’uso delle risorse idriche, il quale ha fissato regole per l’uso delle acque fluviali per scopi idroelettrici che non corrispondono alle disposizioni procedurali e sostanziali della direttiva Habitat. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni su un caso riguardante la gestione delle risorse idriche nel Lago d’Idro (Brescia) in quanto è stato segnalato alla Commissione che l’uso dell’acqua del lago avrebbe conseguenze negative sul sito naturale di importanza europea "Lago d’Idro”.
-Un caso riguardante la gestione dei rifiuti di imballaggio nella Regione Campania, che non ha istituito sistemi di restituzione e raccolta dei rifiuti in conformità ai requisiti della direttiva comunitaria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio4 .
-Un caso riguardante le misure nazionali concernenti la coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale. La Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sulle misure adottate per assicurare che un decreto legge italiano5 sia conforme alla direttiva comunitaria6 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
2
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3
Direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
4
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata dalla direttiva 2004/12/CE.
5
Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, modificato dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.
6
Direttiva 2001/18/CE.
2
In questi casi la Commissione ha ricevuto denunce da parte di cittadini/organizzazioni secondo cui la legislazione comunitaria non sarebbe applicata correttamente in Italia. Non rispondendo alle richieste di informazioni della Commissione, l’Italia viola gli obblighi derivanti dal trattato. Senza l’attiva cooperazione degli Stati membri la Commissione non può svolgere i propri compiti e garantire che la legislazione ambientale dell’UE sia applicata correttamente dagli Stati membri.
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di promuovere un procedimento legale nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.
Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da giustificare l'avvio di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro in questione una "lettera di costituzione in mora" (primo ammonimento scritto), in cui intima alle autorità dello Stato membro di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, generalmente due mesi.
Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato membro un “parere motivato” (ammonimento scritto finale) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato periodo, di solito due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario.
Le iniziative della Commissione descritte in questo comunicato stampa sono state adottate a norma dell'articolo 226, se non specificato diversamente.
Seguito del procedimento
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo ammonimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo ammonimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.
er le statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale si può consultare il seguente sito web:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
Per le sentenze della Corte di giustizia:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
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