INTERROGAZIONE SCRITTA P-1181/09

di Vittorio Agnoletto (GUE/NGL)

alla Commissione

 

Oggetto:                Rispetto della normativa ambientale (direttive 85/337, 97/11, 2001/42, 79/409, 92/43, 2000/60) prima dell'inizio di ogni intervento di lavori nella tratta di cui al progetto EU 06010-P

 

Con la premessa che

 

-        in seguito all'attribuzione di fondi per 671.8 milioni di euro per studi e lavori al progetto prioritario n.6 denominato EU-06010-P, con Decisione della Commissione europea adottata il 5.12.2008 previo l'assenso del PE e del Consiglio, nel'ambito del Programma pluriennale 2007-2013 per lo sviluppo delle RTE-T;

-        nella Decisione stessa, come richiamato dal Commissario in data 17.12.2008, i servizi della Commissione vincoleranno l'erogazione di tali fondi al rispetto scrupoloso - da parte del proponente - delle normative ambientali in vigore, peraltro già compiutamente trasposte nei rispettivi ordinamenti francese ed italiano;

-        tale verifica sarebbe scattata alla presentazione dettagliata del progetto, prima di ogni iter legislativo proprio dei rispettivi SM, dove sarebbero state assunte le decisioni operative di spesa spettanti alle finanze nazionali;

-       il Governo Italiano ha, nell'ottobre 2008, integrato il progetto già presentato nel luglio 2007 con l'ipotesi di un nuovo tracciato, confermando comunque che una serie di passaggi per la stesura del progetto definitivo dovevano ancora essere effettuati e promettendo che, solo in presenza dei progetti definitivi degli interventi ricadenti nella tratta internazionale, sarebbero state prodotte le singole Valutazioni d'Impatto Ambientale;

-        non risulta che tali studi siano stati presentati, soprattutto in riferimento al nuovo progetto di ottobre 2008;

-        la Decisione recita che, pena sospensione, riduzione o annullamento del contributo comunitario: "Le valutazioni obbligatorie devono essere debitamente completate e approvate dall'autorità competente secondo la legislazione nazionale, prima dell'inizio dell'intervento fisico descritto nelle attività di seguito elencate"

 

 Potrebbe la Commissione chiarire

 

se intende monitorare ed esigere in tempi certi l'acquisizione di tutte le valutazioni concernenti il rispetto delle direttive 85/337[1] del 27.6.1985, 97/11[2] del 3.3.1997 (VIA), 2001/42[3] del 27.6.2001 (VIAS), 92/43[4] del 21.5.1992 (Habitat), 79/409[5] del 25.4.1979, 91/244[6] del 6.3.1991 (Uccelli), 2000/60[7] del 23.10.2000 (Acque), prima di ogni intervento fisico del proponente, prima quindi che sia erogato anche a titolo di anticipo qualsiasi contributo comunitario, e

 

come intende valutare di conseguenza la "maturità" ambientale ed economica del progetto EU-06010-P, alla luce di quanto accertato?

 

 

P-1181/09IT

RISPOSTA di Antonio Tajani

a nome della Commissione

(19.3.2009)

 

Il rispetto della normativa europea in materia di ambiente costituisce una preoccupazione costante della Commissione in riferimento ai progetti che usufruiscono di finanziamenti a titolo delle RTE-T e come tale è parte integrante degli elementi di valutazione della “maturità” dei progetti presentati dagli Stati membri e dei criteri usati per la loro selezione. Costituisce altresì una condizione per la concessione del contributo finanziario comunitario ai fini delle opere selezionate.

 

Nel caso in cui le procedure in materia ambientale non siano interamente ultimate al momento della selezione, come avviene per la tratta italiana della Lione - Torino, si inserisce nell’allegato II della decisione di finanziamento una forte condizionalità, intesa a vincolare l’inizio dei lavori, e l’erogazione dei relativi contributi, al previo adempimento dei requisiti in materia ambientale. Il primo prefinanziamento in particolare è concesso conformemente alle prescrizioni finanziarie previste dalla decisione di finanziamento. Gli eventuali prefinanziamenti successivi sono erogati unicamente in base allo stato di avanzamento del progetto conformemente agli impegni assunti.

 

La Commissione si riserva quindi il diritto di applicare misure di sospensione, riduzione o annullamento del contributo finanziario comunitario qualora il beneficiario non fornisca gli elementi che attestano la conformità dell’intervento alla politica comunitaria in materia di tutela dell’ambiente.

 

La Commissione effettua peraltro un monitoraggio del progetto per l’intera durata di attuazione, in particolare tramite le relazioni annuali (Action Status Reports) e, insieme ai beneficiari, si sta ora adoperando per ultimare lo “Strategic Action Plan” (SAP) che precisa le modalità di attuazione del progetto, segnatamente sotto il profilo dei requisiti in materia ambientale.



[1]     GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

[2]     GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

[3]     GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

[4]     GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

[5]     GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

[6]     GU L 115 del 8.5.1991, pag. 41.

[7]     GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.