INFRASTRUTTURE
In
caso di ricorso al Tar niente blocco dei lavori, ma solo il risarcimento del
danno
Potrà
sostituirsi alle amministrazioni. Pieni poteri per far rispettare i tempi di
esecuzione
di L. Ci. da Il Messaggero del 1/12/08
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Roma — Un iter
velocissimo, al riparo anche dagli intoppi giudiziari, per le opere pubbliche
«prioritarie per lo sviluppo economico del territorio nonché per le
implicazioni occupazionali», È questo l'obiettivo dichiarato dell'articolo 2
del decreto anticrisi in vigore da sabato dopo la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale.
La nuova procedura,
che dovrebbe anche permettere di evitare, insieme alla sospensione dei lavori
la perdita dei relativi fondi europei, prevede essenzialmente due novità: la
nomina per queste opere di un commissario che potrà sostituirsi alle
amministrazioni interessate e l'impossibilità per il Tar di fermare i lavori
in caso di ricorso contro gli atti del commissario stesso.
In realtà la presenza
di un commissario che vigili sulla realizzazione di infrastrutture non è una
novità assoluta. Solo che finora era possibile di fatto solo come extrema
ratio per riavviare opere bloccate. Ora invece nelle intenzioni del governo
dovrebbe diventare uno strumento quasi normale.
Dunque con lo stesso
decreto la presidenza del Consiglio dei ministri individuerà le opere
strategiche e i relativi commissari, indicando i tempi di realizzazione e il
relativo quadro finanziario.
Al commissario
toccherà vigilare su tutto ciò, in particolare sulle autorizzazioni e sulla
stipula dei contratti, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi. Ma
non si tratta di semplice vigilanza: avrà anche poteri sostitutivi e quindi
potrà adottare gli atti che toccherebbero alle amministrazioni interessate,
qualora queste non lo abbiano fatto. Se poi si renderà conto che le opere non
possono essere realizzate, il commissario proporrà al ministro competente o al
presidente della Regione la revoca dei finanziamenti.
L'operato del commissario
godrà poi di una corsia assolutamente preferenziale in sede giudiziaria, I
tempi per presentare ricorso al Tar contro i suoi atti (che erano già brevi in
base alle preesistenti norme in materia) vengono drasticamente accorciati. Le
relative sentenze potranno essere redatte in forma semplificata (quindi senza
bisogno di troppe motivazioni). Ma soprattutto, le misure cautelari adottate
dal tribunale e l'eventuale annullamento dei provvedimenti non potranno
sospendere i contratti già firmati e quindi l'esecuzione delle opere. Il caso
principale a cui il governo si è ispirato o quello dell'impresa che esclusa
dall'appalto fa ricorso: non potrà più ottenere il blocco dell'opera, per poter
rientrare in caso di sentenza favorevole: se il tribunale gli darà poi ragione
avrà diritto solo ad un risarcimento del danno, non superiore all'utile
effettivo che avrebbe conseguito, in base all'offerta presentata, se fosse
risultato aggiudicatario.