SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
518a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004
(Pomeridiana)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DONATI, ZANCAN - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

come noto il progetto della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione è stato suddiviso in due sottoprogetti: la parte internazionale, dalla frontiera italo-francese a Bruzolo, e il secondo da Bruzolo a Torino. Per il primo il proponente è la sas LTF, per il secondo il proponente è la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

alla sas LTF è stato attribuito l’incarico della conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari del collegamento ferroviario Torino-Lione, nella parte comune italo-francese della tratta internazionale (ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Italo-francese ratificato con legge 27 settembre 2002 n. 228, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001);

la sas LTF ha richiesto l’autorizzazione per l’escavazione di un cunicolo esplorativo, depositando anche presso la regione Piemonte il relativo progetto denominato "Cunicolo esplorativo di Venaus";

il cunicolo, previsto per poter eseguire accertamenti sulla realizzabilità dell’opera (qualora la stessa sia approvata e gli accertamenti non inducano a rinunciare al progetto), si è trasformato in una struttura dell’opera e ne è diventato parte integrante;

la sas LTF, con propria nota del 10 aprile 2003, affermava che i cunicoli sono utili alla ricognizione del suolo (definizione del comportamento geomeccanico delle rocce attraversate) e saranno larghi 3,5 metri, mentre nel progetto del "Cunicolo esplorativo di Venaus" si prevede un diametro minimo di 6 metri;

considerato inoltre che:

lo scavo principale per la linea ferroviaria Torino-Lione è soggetto alle procedure di valutazione ambientale;

per il cosiddetto cunicolo esplorativo la regione Piemonte, con proprio atto deliberativo, afferma che "determina un impatto sull’ambiente sotterraneo e superficiale notevole, paragonabile a quello che potrebbe essere prodotto con la realizzazione della galleria di base", ma esprime un parere positivo senza che sia sottoposto a nessuna valutazione di impatto ambientale (VIA), ponendo la condizione che dovrà essere utilizzato come galleria di servizio all’opera principale, come peraltro indicato nel progetto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo considerare l’escavazione di un cunicolo esplorativo, propedeutico alle valutazioni circa l’eventuale realizzabilità dell’opera principale, come una vera e propria galleria di servizio all’opera principale, così come si legge nella delibera n. 40-9816 del 30 giugno 2003 della Giunta regionale del Piemonte;

se si intenda superare la manifesta contraddizione tra la riconosciuta necessità di VIA per il tunnel principale e non per un’opera dimensionalmente simile, e comunque di riconosciuto eguale impatto, come il "Cunicolo esplorativo di Venaus", la quale deve essere quindi sottoposta alle procedure di valutazione ambientale.

(4-05948)