COMUNICATO STAMPA - Strasburgo, 31 marzo 2004
A seguito di una denuncia presentata nel 2001 da Monica Frassoni, Presidente del Gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento europeo e Anna Donati, capogruppo dei Verdi in Commissione lavori pubblici del Senato (Caso 2001/2084 - FS/TAV: costruzione delle linee dell’alta velocità ferroviaria) la Commissione europea ha deciso, nella sua riunione del 30 marzo 2004, di inviare un parere motivato alla Repubblica italiana per violazione degli articoli 43 (libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese) e 49 (libertà di prestazione dei servizi) del trattato CE (vedi nota). Si tratta del secondo passo formale della procedura di infrazione comunitaria, prima del ricorso alla Corte di Giustizia europea.
Monica Frassoni ha così commentato:
"Ormai il Governo Berlusconi sta portando l’Italia fuori dall’Europa:
anche in materia di appalti e di corretta concorrenza nel mercato comune europeo
il Governo Berlusconi si mette contro le norme comunitarie per aver escluso
le imprese europee dalle procedure di affidamento delle opere dell’alta
velocità ferroviaria. E questo avviene dopo decine di nuove procedure
di infrazione, negli ultimi mesi, per violazione da parte dell’Italia
del diritto ambientale europeo, e dopo l’accertamento da parte del Parlamento
europeo dei rischi di violazione in Italia della libertà di espressione
e di informazione, principio alla base della democrazia europea"
"Speriamo che questa sia l’occasione per fare finalmente un’analisi
costi-benefici seria dei progetti di alta velocità ferroviaria in Italia,
che integri i costi ambientali e sociali, e miri ad utilizzare in modo efficiente
le scarse risorse finanziarie pubbliche disponibili valorizzando le infrastrutture
esistenti. E non è un caso che si cerchi di far passare i contratti TAV
senza gara pubblica e che la Commissione europea intervenga a sancire la violazione
delle regole di concorrenza europee: questi contratti passano a trattativa privata
per nascondere l’insostenibilità finanziaria e socio-economica
di questi investimenti."
"La tecnologia dell’alta velocità è nata in paesi a
bassa densità demografica come la Francia, dove si incontra una città
degna di questo nome ogni 150 km. Che senso avrebbe dunque in un’area
ad alta densità dove le città si susseguono ogni 40-50 km e l’attività
produttiva è diffusa sul territorio? Nessuno.
Sarebbe sufficiente modernizzare la rete convenzionale e introdurre tecnologie
miste come quella del Pendolino, perché non è possibile tagliare
fuori città di medie dimensioni da una rete ferroviaria densa. Allora,
perché si fa l’alta velocità in Pianura Padana? Credo che
la risposta sia molto semplice: perché è un contratto interessante
per le imprese costruttrici, che implica commesse d’oro per l’industria
del cemento e richiede infrastrutture completamente nuove, pagate con i soldi
dei contribuenti."
Nota:
La procedura di infrazione
comunitaria: L’articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la
facoltà di avviare un’azione legale nei confronti di uno Stato
membro che non adempie ai propri obblighi. Se la Commissione ritiene che vi
possa essere un’infrazione rispetto al diritto comunitario che giustifica
l’apertura della procedura di infrazione, essa invia una "lettera
di costituzione in mora" (o primo ammonimento scritto) allo Stato membro
interessato, intimandogli di presentarle le proprie osservazioni entro un determinato
termine, di solito fissato a due mesi.
Alla luce della risposta o mancata risposta dallo Stato membro interessato, la Commissione può decidere di inviare un "parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto" o "ammonimento scritto finale") allo Stato membro, in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).
Se
lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può
decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. L’articolo
228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato
membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee. Sempre a norma dell’articolo 228, la Commissione
può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato
membro interessato.
Gli articoli del Trattato CE
Articolo 43 - IL DIRITTO DI STABILIMENTO
Nel
quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini
di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività
non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione
di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48,
secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento
nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo
ai capitali.
Articolo 49 - I SERVIZI
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori
di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno della
Comunità.