LIONE-TORINO FUORI LEGGE PER L’ACQUA RICHIESTA UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PER FARE LUCE SU QUESTO PROGETTO INUTILE E IMPOSTO
Cartella stampa Risoluzione – Lione-Torino, 8 settembre 2022
EDITORIALE DI GABRIEL AMARD Il progetto di costruzione di tunnel ferroviari transfrontalieri e dei relativi accessi, in vista dell'apertura della nuova linea ferroviaria tra Lione e Torino, è stato pianificato sin dagli anni '90. I responsabili di questo progetto sembrano impantanati in un desiderio smodato di vederlo completato, anche se tutti gli alti funzionari pubblici hanno sconfessato questo progetto, giudicandolo costoso e inutile: l'Alta Amministrazione, il Consiglio Generale dei Ponti e delle Strade, l'Ispettorato delle Finanze, la Corte dei Conti, ecc.
I timori di questi alti funzionari sembrano essere confermati dalle associazioni di tutela ambientale, dai sindacati dei ferrovieri e dagli esperti di idrogeologia, che da anni mettono in guardia sull'eccessività di questo progetto e ora sulla sua irregolarità. La Lyon-Turin è in totale contraddizione con diverse disposizioni della legge sull'acqua e con l'articolo 5 della Carta dell'Ambiente. Gli articoli L.1321_2 e R. 1321-13 del codice di sanità pubblica impongono il divieto di costruzione, di scavo del suolo e del sottosuolo e di perforazione quando sono vicini ai perimetri delle captazioni di acqua potabile per uso domestico. Pertanto, questo progetto è fuori legge perché il tracciato della linea, e quindi le dichiarazioni di pubblica utilità presentate dalla società TELT, attraversa almeno 19 bacini di acqua potabile, 9 dei quali sono vicini ai comuni di Avrieux, Bramans, Modane, Orelle e Saint-André. Questo progetto è quindi in contraddizione con le leggi sull'acqua nella valle della Maurienne, nei massicci della Chartreuse, dell'Epine, della Belledonne, del Glandon e dell'Ambin.
Insieme a tutti i gruppi firmatari e ai deputati, presentiamo la richiesta di una proposta di risoluzione per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul mancato rispetto della legislazione e dei regolamenti in materia di acqua, cf. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0217_proposition-resolution#D_non_amendable_0
Lione-Torino: contraria alla legge sull'acqua Questo progetto è in contrasto con l'articolo 5 della Carta dell'Ambiente che recita: "Quando il verificarsi di un danno, per quanto incerto allo stato delle conoscenze scientifiche, potrebbe avere ripercussioni gravi e irreversibili sull'ambiente, le autorità pubbliche assicurano, in applicazione del principio di precauzione e nell'ambito delle loro competenze, l'attuazione di procedure di valutazione del rischio e l'adozione di misure provvisorie e proporzionate per prevenire il verificarsi di un danno".
Legge costituzionale n°2005-205 del 1° marzo 2005 relativa alla Carta dell'Ambiente (JORF n°0051 del 2 marzo 2005 pag. 3697): Articolo 5. Quando il verificarsi di un danno, benché incerto alla luce delle conoscenze scientifiche, potrebbe avere ripercussioni gravi e irreversibili sull'ambiente, le autorità pubbliche assicurano, in applicazione del principio di precauzione e nell'ambito delle loro competenze, l'attuazione di procedure di valutazione del rischio e l'adozione di misure provvisorie e proporzionate al fine di prevenire il verificarsi di un danno.
Lione-Torino in contrasto con la direttiva quadro sulle acque: I lavori previsti dalla società TELT sono contrari alla Direttiva quadro sulle acque, poiché il deterioramento dei corpi idrici non è autorizzato dalla direttiva. (Le deroghe previste dai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 4 della direttiva non sono tali da autorizzare il progetto Lione-Torino e le sue opere). - Il paragrafo 6 si riferisce al deterioramento temporaneo dello stato dei corpi idrici dovuto a cause naturali o di forza maggiore eccezionali o imprevedibili, quali siccità prolungata o incidenti. Il paragrafo 7 sottolinea che gli Stati membri non commettono un'infrazione quando il mancato ripristino dello stato dei corpi idrici è causato da modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o da variazioni del livello dei corpi idrici sotterranei o quando il fallimento delle misure preventive "deriva da nuove attività di sviluppo umano sostenibile".
Questo paragrafo aggiunge quattro condizioni cumulative a questi due commi: (a) Vengono adottate tutte le misure pratiche per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico. (b) Le ragioni delle modifiche o alterazioni sono esplicitamente indicate e giustificate nel Piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 e gli obiettivi sono riesaminati ogni sei anni, (c) tali modifiche o alterazioni sono di interesse pubblico prevalente e/o i benefici per l'ambiente e la società derivanti dal raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono superiori ai benefici per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile derivanti dalle nuove modifiche o alterazioni (d) gli obiettivi benefici perseguiti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione ambientale significativamente migliore.
Un progetto contrario alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015. L'art. 4, n. 1, lett. a), punti da i) a iii), della Direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri, fatta salva la concessione di una deroga di rifiutare l'autorizzazione per un determinato progetto qualora esso possa causare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o compromettere il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali o del buon potenziale ecologico e del buono stato chimico di tali acque entro la data stabilita da tale direttiva. |