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Torino, 6 Ottobre 2016

 

Gentilissimo Dottor Griseri,

 

in riferimento al Suo articolo odierno
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/10/06/news/nel_2020_il_tunnel_ferroviario_del_frejus_sara_fuorilegge_mancano_uscite_di_siurezza_e_ventilazione-149193621/
sono ad informarLa che le disposizioni del decreto di cui all’oggetto, emesso dall’allora Ministro Lunardi, non sono applicabili al tunnel ferroviario del Frejus ai sensi dell’art. 3 comma 9.

 

Ed è proprio ai sensi del predetto comma che Rfi e SNCF RFF hanno già concordato “i requisiti di sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi” nel corso dei recenti lavori di potenziamento della galleria ferroviaria del Frejus sulla linea Torino – Modane .

 

Pertanto il termine dei 15 anni dall’entrata in vigore del predetto decreto per l’applicazione dell’allegato II contenente i requisiti minimi non è applicabile alla galleria ferroviaria del Frejus sulla linea Torino – Modane.
Tanto per chiarezza di informazione.

 

Avv.Massimo Bongiovanni

 

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Torino, 7 Ottobre 2016

 

Gentilissimo Dottor Griseri,

 

torno a scriverLe in ordine alla Sua interpretazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 e, oggi, in riferimento alla Sua interpretazione che delle Direttive Comunitarie, peraltro, nemmeno citate.

 

Lei oggi (8.10.2016) riportando la smentita di RFI al precedente Suo articolo di ieri (ndr 7.10.2016) scrive che  “l’inchiesta di Repubblica che ha rivelato, carte alla mano, che dal 2020 il tunnel ferroviario del Frejus sarà fuorilegge per le norme di sicurezza imposte da Bruxelles.”.

 

Osservo che nelll’articolo di ieri (ndr 7.10.2016) Lei affermava che la galleria ferroviaria del Frejus sulla linea Torino – Modane sarà fuorilegge ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005: “per un decreto ministeriale è un “carrareccia“.

 

Ora indica Bruxelles quale fonte normativa incidente sulla galleria ferroviaria del Frejus sulla linea Torino – Modane: “sarà fuorilegge per lo norme di sicurezza imposte da Bruxelles“.
Appare che Lei oggi, richiamando il Suo articolo di ieri (ndr 7.10.2016), abbia sostituito la citata fonte normativa da “Decreto Ministeriale” a “Bruxelles” ossia Direttive UE.

 

Qualora Lei avesse oggi (8.10.2016) inteso dare ai lettori di La Repubblica la notizia che la galleria ferroviaria del Frejus sulla linea Torino – Modane sarà comunque “fuorilegge” ai sensi delle Direttive UE, anche questa notizia è infondata (non si comprende quali carte alla mano Lei abbia compulsato)in quanto le Direttive Comunitarie 2004 n. 49 e 2005 n. 51 sono state rispettate nel corso dei lavori di ammodernamento 2003-2011 delle predetta galleria, come ben illustrato da RFI nelle premesse della nota del 2012 che, per completezza di informazione, sono ad allegarLe (lettera-rfi-ammodernamento-linea-gennaio-2012).

 

A Sua disposizione per ogni osservazione o richiesta di informazione al precipuo scopo di promuovere la necessaria fiducia tra la stampa ed i lettori.

 

Avvocato Massimo Bongiovanni
La presente viene inviata, per dovuta conoscenza, al Senatore Marco Scibona, Segretario 8a Commissione lavori pubblici