19 Febbraio 2014
Documento degli avvocati difensori
Chiara Zenobi, Claudio Alberto, Niccolò Blasi e Mattia Zanotti, i giovani No Tav arrestati all’inizio di dicembre 2013 e accusati dell’assalto al cantiere dell’alta velocità di Chiomonte, avvenuto il 13-14 maggio 2013, sono stati trasferiti nelle scorse settimane dal carcere di Torino nei reparti ad Alta sicurezza delle case circondariali di Roma, Ferrara e Alessandria.
Il regime detentivo a cui sono attualmente sottoposti è più rigido rispetto a quello previsto per gli altri detenuti in regime di Alta sicurezza, che prevede già, come è noto, una forte attenuazione delle opportunità trattamentali ed un regime di socialità specifico e più ridotto rispetto a quello dei detenuti definiti “normali”.
Nonostante fino a poche settimane si incontrassero regolarmente in sezione e ai colloqui con i difensori, Blasi e Zanotti hanno attualmente un divieto di incontro tra loro. Questo divieto ha come conseguenza una sensibile riduzione delle loro ore d’aria (visto che sono costretti a farle a turno), che da sei sono diventate tre.
Claudio Alberto si trova nella situazione più preoccupante.
A causa del divieto di incontro con due dei tre detenuti presenti nella sezione ad Alta sicurezza, e della scelta del terzo di svolgere la socialità unitamente agli altri due, Claudio Alberto, dalla data del suo trasferimento, avvenuto a fine gennaio, si trova in una situazione di completo isolamento, tanto più grave se si pone mente alla sua giovane età e alla circostanza che si tratta della sua prima esperienza carceraria.
In più occasioni la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Comitato europeo per la prevenzione contro la tortura hanno sostenuto che l’isolamento carcerario, in considerazione della grave sofferenza psichica che ne deriva, può configurare un un trattamento inumano e degradante che viola l’art. 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Perché ciò non si verifichi, tale misura deve essere contenuta nel tempo (non superare mai i 14 giorni) , essere giustificato da comportamenti straordinari e specifici del soggetto e non essere totale, vale a dire che non è possibile vietare al detenuto qualsiasi contatto sociale con gli altri soggetti ristretti in carcere.
L’isolamento e le altre restrizioni a cui sono sottoposti i nostri assistiti vengono giustificate dalla Procura di Torino con ragioni investigative, che, peraltro, nessuna autorità giudiziaria si è preoccupata di vagliare e verificare.
Il regime detentivo a cui sono attualmente sottoposti gli imputati si risolve in un inasprimentogeneralizzato del grado di afflittività della misura cautelare a loro imposta e in una compressione dei loro diritti, in contrasto con l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha più volte affermato come sia “principio di civiltà che a colui che subisce una restrizione carceraria … sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare”. Torino – Milano 19 febbraio 2014. Avvocati Eugenio Losco, Claudio Novaro, Giuseppe Pelazza. |