Il diritto in divenire
Centro Studi per la Policy Giuridica
Val di Susa: “obbedire” senza discutere?
di Daniela Bauduin e Elena Falletti, pubblicato sul Quotidiano Ipsoa del 2 marzo 2012.
http://centrostudipolicygiuridica.wordpress.com/2012/03/04/val-di-susa-obbedire-senza-discutere/
In tempi non troppo lontani, ma ormai dimenticati, Carl Schmitt teorizzava la dottrina del “decisionismo giuridico” sostenendo che la decisione politica producesse diritto indipendentemente dalla sua adesione alla regola. Questo orientamento giustificherebbe l’indifferenza ai contenuti decisori, limitandosi a elaborare una veste solo formale affinché il potere sovrano possa manifestarsi concretamente. Corollario di siffatta elaborazione dottrinale è la circostanza che anche una decisione non corrispondente alle regole crea comunque diritto e pertanto vada eseguita senza indugio.
Questo ricordo di studi universitari affiora alla mente leggendo l’ultima ordinanza prefettizia relativa alle aree del cantiere di Chiomonte, la settima, del 25 febbraio 2012.
Con il provvedimento in parola il Prefetto di Torino ordina che, ferma restando l’interdizione relativa alla via dell’Avanà nel Comune di Chiomonte, disposta con l’ordinanza del 16 gennaio 2012, sia interdetta, dal 27 febbraio al 4 marzo 2012, alla circolazione di persone e di mezzi la viabilità in alcune strade all’interno del Comune di Giaglione e del Comune di Chiomonte. Inoltre, l’Autorità prefettizia vieta l’accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri facenti parte degli ultimi enti locali citati, che “comunque conducano all’area di interesse strategico nazionale, di cui all’art. 19 della legge 183/2011, così come individuata dalla delibera CIPE n. 86/2010 del 18 novembre 2010, nonché alle aree recintate retrostanti l’area del Museo Archeologico di Chiomonte, a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte e alla cuffia paramassi, posta a protezione del pilone del viadotto autostradale contrassegnato dal numero 2”. Si aggiunga il previsto divieto all’esercizio di qualsiasi attività venatoria nei Comuni di Chiomonte, Giaglione, Venaus ed Exilles.
Il menzionato art. 19, rubricato “Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda”, contiene una norma che prevede la classificazione dell’area della Maddalena di Chiomonte come “area di interesse strategico nazionale”, intendendosi per tale quell’area geografica “ove risiedono – o sono fondamentali per il loro controllo – gli interessi vitali o strategici della nazione” (Ministero delle Difesa, Inserto di informazione della difesa n. 1/2001, pagg. 25-26).
Nella parte motivazionale del provvedimento si richiama a proprio fondamento: l’imminente avvio nelle aree di interesse strategico in questione, degli “adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea di particelle di terreni di proprietà privata”, ostacolati, ad avviso del Questore di Torino (nota Cat A4/11/Gab del 21 febbraio 2012), da una “eccezionale” situazione pregiudizievole per l’ordine pubblico, che ha reso necessarie “a protezione dell’area di cantiere” ordinanze prefettizie contenenti divieti e restrizioni alla viabilità circostante la stessa.
Le più volte evocate ragioni di urgenza e cautelari vengono citate dal Prefetto per fondare, altresì, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari “dovendosi procedere, senza ulteriori differimenti, agli adempimenti preliminari alle procedure di occupazione temporanea e in ragione delle sottese esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Una volta richiamate le argomentazioni prefettizie, rinvenibili, del resto, nell’intera sequela di ordinanze adottate in relazione alla vicenda di cui si discute, è opportuno ricordare che i procedimenti tesi a comprimere la proprietà privata rappresentano il punto di incontro più difficile tra autorità dello Stato e autonomia privata. Dal che discende la necessità di garantire ai soggetti portatori di interessi qualificati la possibilità di partecipare ad un procedimento che deve essere affrancato dall’urgenza, in quanto collegato in modo ineludibile ad un’attività di programmazione. A tal fine occorre un’accurata preparazione di elaborati tecnici volti a determinare in modo preciso la conformazione del territorio, giungendo a soluzione razionali, economiche e condivise.
Se finora i provvedimenti amministrativi emanati dal rappresentante periferico di governo concernevano i diritti di circolazione e la libertà di manifestazione del pensiero, con questo atto l’Autorità pubblica si sta orientando a incidere uno dei diritti individuali che più sono stati discussi durante il percorso storico delle vicende umane in relazione al rapporto tra Autorità costituita e consociati ad essa sottoposti, cioè quello di proprietà. Infatti, la regolazione della disciplina dominicale è di particolare delicatezza perché regola la gestione di una risorsa che per sua natura è scarsa rispetto a coloro che ne ambiscono la titolarità, ovvero nello specifico la terra. A questo proposito sovvengono di nuovo le memorie degli studi universitari, quando si apprendeva che secondo la visione costituzionale liberale, affinché un ordinamento politico fosse legittimamente costituito, esso dovesse preservare innanzitutto la vita, la libertà e la proprietà fondiaria. Dai tempi di John Locke è di sicuro passata molta acqua sotto i ponti, insieme a molta teoria ed altrettanta pratica, ma non si può non rimanere convinti che il rispetto del contraddittorio nelle procedure ablative del diritto di proprietà sia doveroso indipendentemente dalle disposizioni previste dal summenzionato art. 19 perché, come dimostrato dagli ultimi avvenimenti, si mettono in pericolo le basi della convivenza civile.
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