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Diritti inviolabili, cantieri inviolabili?
http://elenafalletti.wordpress.com/2011/11/15/diritti-inviolabili-cantieri-inviolabili/
di Daniela Bauduin e Elena Falletti

Pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 15 novembre 2011

L’art. 19 (rubricato “Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda”) della legge 12 novembre 2011 n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, contiene una norma che prevede la classificazione dell’area della Maddalena di Chiomonte come “area di interesse strategico nazionale”. Cosa significa? e quali sono le conseguenze?


Giova all’analisi ricostruire il concetto sopramenzionato ricorrendo al glossario elaborato dal Ministero delle Difesa (Inserto di informazione della difesa n. 1/2001, pagg. 25-26), il quale definisce “area di interesse strategico nazionale” quell’area geografica “ove risiedono – o sono fondamentali per il loro controllo – gli interessi vitali o strategici della nazione”, laddove per interesse strategico della nazione si intende, a lettera del citato glossario, l’utilità, il vantaggio, la convenienza di grande importanza per una nazione, la cui mancata tutela “pur non compromettendo l’esistenza stessa della nazione, mina lo sviluppo sociale, economico, tecnologico e culturale futuro, quale previsto essere se l’interesse non fosse compromesso.”


Nell’art. 19 in esame il legislatore qualifica le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, come aree di interesse strategico nazionale per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria in parola e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena.


Nel secondo comma ritroviamo la conseguenza della qualificazione di cui si discute. In particolare, il dettato normativo stabilisce che “fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale”.


L’art. 682 c.p. è rubricato “Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato” e si colloca nel paragrafo “Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti”. La lettera della norma fa riferimento al divieto di accesso “nell’interesse militare dello Stato”, rimettendo all’Autorità istitutiva del divieto la valutazione dell’esistenza di un segreto o di altra esigenza militare da tutelare.
Dalla lettura combinata dei primi due commi della disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2012, e che si commenta in queste pagine, emerge l’estensione dell’alveo applicativo dell’art. 682 c.p. al fine di garantire la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione ed il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena.


Dal che discende il riconoscimento al cantiere della Lyon Turin Ferroviaire (LTF), società responsabile della parte comune italo-francese del futuro collegamento ferroviario tra Torino e Lione, di una vera e propria “intangibilità”, in quanto tale area sarà protetta da misure più severe in materia di sicurezza. Infatti, chi entrerà abusivamente nell’area medesima rischierà un anno di carcere o una multa di 309 euro.


Alla luce di ciò, può rinvenirsi nell’art.19 della “Legge di stabilità 2012” la mancanza di capacità di “pianificazione politica” che ha portato l’Autorità amministrativa italiana a gestire una situazione prevedibile, come quella in esame, attraverso il ricorso ripetuto allo strumento giuridico “straordinario” dell’ordinanza di necessità ed urgenza e che induce oggi il Legislatore ad approvare una norma che estende la disciplina penalistica alla tutela di beni diversi da quelli per il quali è stata dettata, e ad esercitare poteri derogatori.


La militarizzazione del cantiere si pone in antitesi a quei principi riconosciuti, anche a livello internazionale, di partecipazione delle popolazioni interessate ai procedimenti decisionali in materia ambientale come affermato dagli artt. 6 (Partecipazione pubblica in decisioni su attività specifiche) e 7 (Partecipazione pubblica ai piani, ai programmi e alle politiche in materia ambientale) della Convenzione di Aahrus, recepita in Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”. Altresì è da segnalare la possibile configurabilità della violazione del disposto dell’art. 37 della Carta europea di diritti fondamentali in materia di sostenibilità ambientale dell’infrastruttura progettata. Al contrario, è stato negato ai rappresentanti istituzionali dissidenti verso l’opera il diritto di prendere parte agli organismi all’uopo preposti, come l’“Osservatorio per il Collegamento Ferroviario Torino – Lione”, conosciuto anche come “Osservatorio Virano” (A. Algostino, Democrazia, Rappresentanza, Partecipazione: il caso del Movimento NO TAV, Napoli, 2011, p. 194; D. Perluigi, Alta velocità, al tavolo col governo solo i comuni pro-Tav cari alla maggioranza, Il Fatto Quotidiano, 3 maggio 2011, in www.ilfattoquotiano.it).


Seppure particolarmente grave in Val di Susa, il problema della condivisione della localizzazione delle infrastrutture è più generale e concerne la natura dei rapporti di forza tra Stato e popolazioni locali. La questione è stata affrontata anche dal Centro Studi di Banca d’Italia, anche se in riferimento al diverso fenomeno “Nimby” (Not In My Back Yard), non collegabile con la protesta pluridecennale contro il TAV (A. Algostino, op. cit., p. 158; Id., La democrazia e le sue forme. Una riflessione sul Movimento NO TAV, Politica del diritto, 2007, p. 658). Questa rigorosa analisi pone in evidenza come tali procedure possano essere viziate da problemi di legittimità costituzionale in quanto l’estromissione delle popolazioni e degli enti locali dal procedimento di localizzazione e di implementazione dell’opera provoca una radicalizzazione del conflitto Stato – cittadini e una riduzione della trasparenza dell’attività amministrativa (R. Occhilupo, G. Palumbo e P. Sestito, Le scelte di localizzazione delle opere pubbliche: il fenomeno Nimby, Questioni di Economia e Finanza, Roma, 2011, p. 17).


A questo proposito, è evidente come sia paradigmatico, sia pure nella sua specificità, della difficoltà del nostro Paese di prevenire e programmare in materia di ambiente e di servizi, quanto accaduto in Campania per la gestione dei rifiuti: l’adeguamento di fattispecie codicistiche alla tutela di beni diversi si rinviene nel decreto legge n. 90/2008, poi convertito nella legge n. 123/2008 che introdusse la fattispecie penale del reato di introduzione abusiva nelle “aree di interesse strategico nazionale” ovvero di impedimento od ostacolo all’accesso autorizzato alle medesime aree, dichiarandolo punibile a norma dell’art. 682 c.p. (art. 2, comma 5).


Anche allora il Legislatore scelse di estendere, tramite la tecnica del richiamo, una fattispecie codicistica posta a tutela di beni giuridici diversi per tutelare la corretta gestione dei rifiuti, ed anche allora, si ebbe l’impiego dei militari.
Chiomonte e Napoli: terre di guerra in cui ricorrere alla forza, se necessario, e a poteri derogatori sul piano normativo; il tutto, in nome dell’emergenza e di una efficienza che mortifica un modo diverso di gestire la cosa pubblica e di svolgere attività amministrative ordinarie.