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Report sull’udienza del 08-03-2013 al processo ai 52 No Tav (fatti del 27/06 e 03/07 nel 2011)
(la difesa degli imputati chiede il rigetto di richieste di costituzione di parti civili)


Surreale l’atmosfera in quell’aula bunker usata forse più per creare la cornice a completamento della criminalizzazione del processo NO TAV che per reale indisponibilità di altre aule abbastanza capienti. Dopo l’ultima udienza nel giorno della festa degli innamorati, San Valentino, rieccoci in aula bunker, nella festa della donna. E sarà proprio la tragica vicenda di una donna che gli avvocati del Legal Team evidenzieranno per smontare una delle tante costituzioni di parte civile. Un lungo elenco che parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, passa per i Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, per arrivare ai sindacati di polizia al completo, inclusi COIR e COBAR (rappresentanza militare) e, dulcis in fundo, le aziende operative nel cantiere, fallite.


Dopo qualche problema con la registrazione (non succede solo nelle aule milanesi!) e l’ennesima negazione a Tobia Imperato di leggere una dichiarazione, prende la parola l’avvocato il legal team NO TAV, che apre la fase di rigetto proprio delle costituzioni di parte civile.


Un’udienza particolarmente tecnica, non poteva che essere affrontata sul piano squisitamente tecnico, ed ecco una lunga sequenza di sentenze della Cassazione citate per avvalorare il rigetto valutando e ponderando tutti gli aspetti, inclusi errori formali alcuni dei quali, dal mio punto di vista, estremamente imbarazzanti.


In particolare gli avvocati evidenziano che la costituzione di parte civile da parte delle varie sigle sindacali delle fdo (caso a parte per COIR e COBAR) non può prescindere dall’iscrizione del lavoratore alle stesse, sembra scontato e banale ma evidentemente non lo è...


Entrando poi nel “merito”, ci si riferisce all’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori, il sindacato figura come l’ente collettivo che si fa “carico della tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore”, ed è su questo aspetto che viene citata la sentenza di Cassazione 12738 del 7 febbraio 2008 che ammette la costituzione del SIULP come parte civile in un caso che coinvolgeva un’iscritta al sindacato, ispettore di polizia, che aveva subito violenze sessuali da parte di un superiore. Un caso emblematico, perché il reato si era consumato interamente nello svolgimento dei propri compiti, nell’ambiente di lavoro dove può e deve essere garantita l’incolumità del lavoratore. Ben diverso e complesso è invece lo scenario nel quale si sono svolti i fatti oggetto del dibattimento, perché le condizioni nelle quali si sono svolte le missioni richiedevano un complesso dispositivo di ordine pubblico sulla cui organizzazione il sindacato non può avere ruolo o interlocuzione.


Numerose le eccezioni per errori formali, indicazioni troppo generiche nelle quali sono indicate solo i reati e mancano i soggetti o i soggetti indicati non sono situati nell’area nel quale si sarebbero compiuti i reati, poi errori per confusione tra procuratori, deleghe, delegati e deleganti. Insomma, un bell’elenco di problemi che il giudice dovrà valutare.


Poi il nodo più pesante, quello che più contribuisce a creare un’atmosfera kafkiana, la storica costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio.


Non è la prima volta in assoluto, ma certo è sconvolgente se si pensa che un precedente (Cassazione, 2007) si riferisce all'eccidio di 560 persone ad opera di nazi-fascisti a Sant'Anna di Stazzema, nel 1944, considerato un crimine contro l’umanità. Un altro precedente che ha visto costituirsi parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il processo meglio noto come la “Uno bianca”. Anche in questo caso l’ammissione era giustificata dal numero e dalla gravità dei reati contestati, dalle modalità di esecuzione aventi natura oggettivamente terroristiche ed il considerevole lasso temporale in cui si susseguirono, presupposti ritenuti idonei a legittimare un danno immediato e diretto allo Stato.


Quanto al presunto “svilimento” dell’immagine dello Stato non si capisce come sia possibile che quelle due giornate abbiano fatto più danni della macelleria sociale di Monti, o delle tante inchieste e processi per mafia, corruzione, concussione, per quelle stragi che non hanno ancora dei responsabili, insomma è evidente che qualcosa non torna, anche osservando altri precedenti.


Persino nel processo per l’omicidio di Biagi venne dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio.


Non si trovano elementi di paragone, perché non ragioniamo in termini di reati contro la “personalità dello stato” e non si può parlare di “turbamento della collettività”, ma di episodi di resistenza. Dunque è evidente che obiettivo della polemica è la lotta NO TAV, perché la citata “sottrazione del territorio allo Stato” non è avvenuta nelle giornate del 27 giugno e del 3 luglio, quel dispositivo di sicurezza è la conseguenza di una resistenza che va avanti da oltre 20 anni, con condotte che non possono aver danneggiato in alcun modo la reputazione dello Stato, mentre è evidente che questo processo dai fatti di quelle due giornate tenta di mettere in discussione un intero movimento.


Eccezioni anche per COIR e COBAR, rappresentativi delle Forze Armate. Gli avvocati rilevano che non hanno il requisito fondamentale non essendo soggetti giuridici ma esistendo solo all’interno dell’ordinamento militare e senza alcuna efficacia esterna. Si rileva inoltre, proprio da regolamento interno, l’assenza di qualsivoglia potere rappresentativo legale collettivo, lamentato dagli stessi appartenenti alle forze armate, si veda dichiarazione di un esponente del COBAR PIEMONTE riportata da un’ANSA del 9 giugno 1999: “Guardia di Finanza: Cocer punta a sindacato. Gli organismi che rappresentano il personale della Guardia di Finanza ritengono che lo strumento della ''rappresentanza militare'' sia ''inadeguato'' e che per tutelare gli interessi degli appartenenti alla Gdf ''l' unico strumento idoneo e capace'' sia il sindacato.”


Particolarmente indicativa anche l’eccezione sollevata alla costituzione di parte civile di LTF contro un imputato che avrebbe causato danni / costi ripristino infrastrutture. Qui si evidenzia l’anomalia, perché l’imputato in questione in realtà non è accusato di danneggiamento ma del solo reato di “travisamento”. Anomalia anche nella “localizzazione”, visto che il danno sarebbe contestato nell’area archeologica mentre l’imputato si trovava in zona centrale.


Anomalie simili sono anche le costituzioni di parte civili da parte di agenti delle fdo che, tuttavia, non risultano tra coloro che hanno subito danni fisici.


Terminata la parte della difesa, la controparte chiede tempo (rinvio nuova udienza) per poter valutare le eccezioni e per poter “sanare” la situazione. Il legal team, pur comprendendo la necessità di disporre di tempo per discutere punto per punto, evidenzia la necessità di chiudere in data odierna ogni possibilità di “sanare” eventuali posizioni,eccezioni e stabilire quindi la data odierna come data ultima per costituzione parte civile.


La richiesta è accolta e messa a verbale, al calendario udienze si aggiunge la data del 12 aprile, la prossima udienza sarà il 14 marzo, purtroppo sempre in aula bunker.